Startup Innovative

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La start up innovativa è stata introdotta nell’ordinamento italiano dal D.L. 179/2012 (convertito dalla legge 221/2012), al fine di realizzare un sistema favorevole alla nascita e sviluppo di aziende innovative, e con l’obiettivo di creare le condizioni per cui giovani (e meno giovani) dotati di talento, energia e creatività possano portare avanti i loro progetti imprenditoriali.
La normativa è stata successivamente modificata dal D.L. del 28 giugno 2013 n. 76 e dal D.L. del 24 gennaio 2015 n. 3.


Vantaggi:

  • le start up innovative non pagano (fino ad un massimo di 5 anni) diritti e bolli di iscrizione al Registro Imprese;
  • beneficeranno di un canale d’accesso privilegiato al nuovo credito d’imposta per le assunzioni di personale altamente qualificato previsto dal Dl 83/2012. L’incentivo e pari al 35% del costo aziendale sostenuto (con un limite di 200mila euro annui a impresa), e i nuovi assunti devono essere destinati a sperimentazione e ricerca;
  • alle start up innovative non si applica la disciplina delle società di comodo;
  • sono previsti incentivi fiscali per chi partecipa al capitale dei nuovi soggetti economici, per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, siano persone fisiche o società;
  • è agevolata fiscalmente la remunerazione dei lavoratori delle start up innovative attraverso strumenti finanziari (stock option);
  • le start up innovative possono ripianare le perdite superiori a un terzo del capitale sociale non entro l’esercizio successivo a quello della loro manifestazione, ma entro il secondo esercizio successivo;
  • quelle che sono in perdita per oltre un terzo del capitale, possono rinviare le decisioni sulla modifica del capitale alla chiusura dell’esercizio successivo;
  • l’atto costitutivo della start up innovativa in forma di Srl può creare categorie di quote con diritti diversi (si tratta della libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci, prevista in via ordinaria per le sole Spa).

Requisiti:

  • la maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria deve essere detenuto da persone fisiche al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi;(requisito soppresso dal citato D.L. n. 76/2013)
  • la società deve essere costituita e operare da non più di 60 mesi;
  • deve avere la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
  • il totale del valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non deve superare i 5 milioni di euro;
  • non deve distribuire o aver distribuito utili;
  • deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
  • non deve essere stata costituita per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.

Inoltre, la start-up deve soddisfare almeno uno dei seguenti criteri:

  • sostenere spese in ricerca e sviluppo in misura pari o superiore al 20% del maggiore importo tra il costo e il valore della produzione;(percentuale ridotta al 15% dal D.L. n. 76/2013)
  • impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro ovvero in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell’art. 4 del D.M. n. 270/2004 (così integrato dal D.L. n. 76/2013);
  • essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografica di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano direttamente afferenti all’oggetto sociale e all’attività di impresa. (così integrato dal D.L. n. 76/2013)

 

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