SRL a Capitale Ridotto

You are here: Home » Servizi di contabilità e consulenza fiscale » startup innovative – srl semplificate – srl a capitale ridotto » SRL a Capitale Ridotto

La legge 9 agosto 2013 n. 99 di conversione del D.L. n. 76/2013 ha abolito le società a capitale ridotto (S.r.l.c.r.). Non si possono più costituire società a capitale ridotto (S.r.l.c.r.) e tutte le S.r.l.c.r. finora costituite sono “convertite” e “ridenominate” in società a responsabilità limitata semplificata (S.r.l.s.) senza che per tale fine occorra la stipula di alcun atto formale, in quanto vi provvedono in automatico gli uffici del Registro delle Imprese.

Chi oggi vuole costituire una Srl con capitale ridotto può utilizzare la Srl “ordinaria” con le regole previste per il caso del capitale inferiore ai 10mila euro.
Infatti la “nuova” Srl risultante dalla legge di conversione del decreto n. 76/2013 presenta, tra le altre innovazioni, il fatto di poter avere il capitale sociale inferiore ai 10mila euro e non inferiore a 1 euro.

Requisiti:

  • non possono essere effettuati conferimenti diversi dal denaro (e quindi non sono possibili i conferimenti in natura);
  • i conferimenti in denaro vanno per intero versati nelle mani di coloro che sono nominati amministratori della società (e di conseguenza non è ammesso il cosiddetto versamento “per centesimi”);
  • una somma pari a un quinto degli utili netti risultanti dal bilancio di ogni esercizio deve essere mandata a formare la riserva legale, e ciò fino a che il patrimonio netto della società non abbia raggiunto la soglia di 10 mila euro (dopo di che – se ne ricorrono i presupposti – torna vigente la regola ordinaria, per la quale un ventesimo degli utili netti deve essere destinato, in ogni esercizio, a integrare la riserva legale fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale);
  • tale riserva può essere utilizzata solo per imputarla a capitale sociale o per copertura di eventuali perdite; e deve essere sempre reintegrata in tutti i casi in cui risulta diminuita per qualsiasi ragione.

Per tutte le Srl viene infine disposta l’abolizione del versamento in banca del capitale iniziale: i “centesimi” d’ora innanzi si affidano ai neo nominati amministratori

Show Comments

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *